I costi della manodopera vanno riferiti ai soli costi diretti, anche se la pronuncia si esprime in termini di “preferibilità”.
Si tratta del TAR Sardegna, sez. II del 11 novembre 2024, n. 794, ove si afferma, testualmente: “È preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili”.
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