Risponde il Consiglio di Stato bacchettando un TAR.
Che presso molte PP.AA. italiane, massimamente ‘locali’, non sia mai stata ben chiara a molti dipendenti di vertice e non, neoassunti come anche veterani, la differenza tra delega di firma dirigenziale (istituto ‘normato’ solo dalla prassi amministrativa: manca una norma di legge) e la delega di funzione dirigenziale (ammessa dalla legge – v. art. 17 comma 1 bis D.Lgs. 165/2001 – solo in via eccezionale e temporanea, mai come stabile interna misura organizzatoria attivabile discrezionalmente dal dirigente ‘troppo oberato’) è fatto e dato noto: per averne una prova tangibile e visibile anche solo ictu oculi basta leggere le diciture usate negli atti ‘firmati’ prima e/o dopo l’indicazione delle generalità (nome e cognome) del soggetto firmante.
Ma che non si avesse contezza presso una PA di che cosa significhi ‘firmare’ un atto amministrativo da parte di un Dirigente è davvero troppo: manca la formazione o la cultura giuridica? Forse entrambe.
Ebbene è dovuto intervenire addirittura il Consiglio di Stato su punto per rendere edotto un Dirigente di PA su che cosa succede quando questi ‘firma’ un atto del Suo (la maiuscola non è casuale) Ufficio.
Non sei abbonato?
Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200 |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento