Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, mediante la Deliberazione n. 140/2018/PAR ribadisce che “gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 5/2017/PAR)”.
Secondo la Corte di Conti infatti “Le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 5/2017/PAR, n. 108/2017/PAR e n. 9/2018/PAR)”
Ad avviso del Collegio, “deve rilevarsi che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall’attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all’incentivazione di tali attività”.
Documenti collegati
Deliberazione Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Puglia 28/9/2018 n. 140/2018/PAR
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