E’ stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 5 maggio, il Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. (qui il testo)
a cura di Alessandro Massari
Abbiamo seguito con particolare e quotidiana attenzione l’evoluzione dell’iter di approvazione del decreto correttivo, con il quale si introducono oltre 300 modifiche al Codice dei contratti pubblici, non solo formali ma di ampia portata e sostanza, finalizzate, come si dà conto nella relazione illustrativa “a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”.
Le novità si sviluppano su alcune linee direttrici piuttosto evidenti: minori vincoli ed oneri per gli operatori economici nelle strategie di aggregazione (RTI, consorzi) e misure pro MPMI; semplificazione delle procedure (infra 40.000 euro, ampliamento criterio del prezzo più basso per i lavori, alleggerimento del regime per i servizi dell’allegato IX, ecc.); valorizzazione degli appalti sostenibili (obbligatorietà dei criteri ambientali per qualunque importo e delle clausole sociali per le procedure sopra-soglia, tutela rafforzata del costo del personale); innalzamento misure di trasparenza e prevenzione (inasprimento requisiti generali, commissione giudicatrice solo parzialmente interna anche sotto-soglia, limiti subappalto, ecc.); favor per i professionisti dei servizi tecnici (vincolatività tariffe per base di gara, conferma dei limiti all’appalto integrato, compenso svincolato dal finanziamento dell’opera, divieto di ricorrere alla sponsorizzazione, ecc.).
Il correttivo si innesta peraltro in un quadro normativo caratterizzato dall’avvenuta emanazione di diversi provvedimenti attuativi, predisposti tuttavia sulla base di norme anteriori alla novella. Sarà dunque necessario un tempestivo aggiornamento da parte dell’ANAC delle linee guida già emanate (in particolare quelle sulle procedure sotto-soglia e sul RUP, tra le altre).
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