Decreto correttivo del codice appalti: da oggi solo appalti sostenibili

Massimo Mauri 21 Aprile 2017
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L’intenzione del Legislatore di portare a pieno compimento l’impostazione pionieristica italiana degli appalti sostenibili obbligatori, senza più attendere il 2020

Le modifiche al Codice appalti pubblicate in anteprima da Maggioli, intervengono sul complesso delle previsioni in materia, apportando novità molto significative su alcuni aspetti degli acquisti verdi, che ormai si possono anche chiamare appalti sostenibili, poiché con l’approvazione del Decreto Correttivo il 13 aprile scorso è stato raggiunto l’obiettivo dell’inclusione negli appalti pubblici di tutti e tre gli aspetti cardine dello sviluppo sostenibile: ambientale, sociale ed economico.

Nello specifico, il Decreto interviene sui seguenti articoli di nostro interesse del Codice Appalti:

– Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) modificato dall’Art. 23 del Decreto correttivo

– Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) modificato dall’Art. 33 del Decreto correttivo

– Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) modificato dall’Art. 51 del Decreto correttivo

– Art. 86. (Mezzi di prova) modificato dall’Art. 55 del Decreto correttivo

– Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) modificato dall’Art. 59 del Decreto correttivo

– Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) modificato dall’Art. 60 del Decreto correttivo

– Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) modificato dall’Art. 125 del Decreto correttivo

Le novità di maggior interesse si trovano all’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), che nel quale è introdotto l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali minimi tout court, poiché vien fatta cadere la formula secondo cui i CAM si devono applicare su di una percentuale del valore a base d’asta, ed è sostituito il comma 3 con il seguente “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

Vi sono poi importanti novità relativamente all’Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura). In primis, è introdotta una “riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”, in coerenza con gli orientamenti espressi anche dalla Commissione Europea nelle Direttive 24 e 25 del 2014.

In secondo luogo, d’ora in avanti anche le certificazioni relative all’Inventario di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1) e all’Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067) potranno dare luogo a riduzioni delle garanzie fideiussorie cumulabili con quelle indicate ai paragrafi precedenti.

Infine, sono ridefinite le modalità per la riduzione delle garanzie, prevedendo che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In tal modo si evita il rischio, già descritto nel “Manuale degli appalti verdi”, che le stesse si possano azzerare, lasciando le stazioni appaltanti prive di un importante strumento di tutela.

In estrema sintesi, le modifiche di cui all’Articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) escludono gli affidamenti sotto-soglia dall’obbligo di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre prevedono la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo “a condizione che si tratti di affidamenti a elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. Ulteriore indicazione introdotta è che, in caso di valutazione del rapporto qualità/prezzo, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Inoltre, con le modifiche introdotte anche all’Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione), si concentra in ANAC tutto il flusso informativo nazionale e regionale relativo agli appalti pubblici, e la si indica come soggetto deputato a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi, poiché “La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.

L’intervento sull’Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) ha l’effetto di rimarcare l’obbligatorietà di considerare anche tali aspetti nelle procedure di gara.

Le modifiche all’Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) definiscono più precisamente le caratteristiche dell’organismo di valutazione della conformità.

All’Art. 86. (Mezzi di prova) si inserisce una puntualizzazione circa il certificato di esecuzione dei lavori

In conclusione, dal testo pubblicato in anteprima da Maggioli, al netto degli interventi puntuali, si evince l’intenzione del Legislatore di portare a pieno compimento l’impostazione pionieristica italiana degli appalti sostenibili obbligatori, senza più attendere il 2020 come precedentemente indicato nel DM 24 maggio 2016.

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