L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) nella seduta del 14 marzo, ha avviato l’esame dell’atto del Governo n. 397 relativo allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Alla seduta, oltre al relatore Stefano Esposito, ai senatori Maurizio Rossi, Cioffi, Sonego, Margiotta, Filippi ed al Presidente Mattioli, è intervenuto anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, il quale si è soffermato sullo schema di decreto legislativo, segnalando che lo stesso apporta integrazioni e correzioni al nuovo Codice degli appalti contenuto nel D.Lgs 50/2016 così adempiendo all’impegno assunto dal Governo con legge delega di verificare entro un anno gli effetti dell’applicazione della nuova disciplina dei contratti pubblici, per apportare le modifiche e le migliorie necessarie.
Riportiamo di seguito il resoconto dell’intervento del Ministro Delrio:
“Nella redazione del testo in esame si è tenuto conto dei pareri emessi dagli organi consultivi come il Consiglio di Stato e l’Avvocatura dello Stato, nonché dalle ampie consultazioni svolte dalla Cabina di regia del nuovo Codice dei contratti pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i vari portatori di interessi, di cui sono state recepite molte proposte.
Chiarisce che le integrazioni e correzioni contenute nello schema di decreto in esame non inficiano la struttura del nuovo Codice degli appalti, del quale sono mantenute le linee essenziali e gli elementi più innovativi, come la valorizzazione della progettazione, la qualificazione e la riduzione delle stazioni appaltanti, il contrasto alla corruzione e la semplificazione degli adempimenti (testimoniata anche dalla drastica riduzione del numero delle norme rispetto al precedente Codice).
Ammette che il primo anno di attuazione del nuovo Codice è stato caratterizzato da una serie di difficoltà, ampiamente comprensibili data la complessità della materia e la necessità di una serie di adeguamenti e adempimenti di accompagnamento. Le modifiche proposte dall’atto del Governo in esame mirano appunto a facilitare e completare l’applicazione della nuova disciplina, senza stravolgerne l’impostazione. Precisando che la maggior parte delle correzioni hanno carattere marginale, si sofferma quindi sulle modifiche più sostanziali.
Appalto integrato
In primo luogo richiama le novità introdotte in materia di appalto integrato: non si intende, come erroneamente sostenuto da taluni osservatori, reintrodurre l’istituto nei termini previsti dal precedente Codice degli appalti. A fronte del divieto generale di utilizzare questo strumento, sono state infatti introdotte un numero limitato di deroghe, in particolare per le emergenze di protezione civile e per gli appalti per le quali erano già state bandite le gare sulla base del progetto esecutivo prima della data dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Precisa che tale ultima deroga viene incontro ad una specifica richiesta delle Regioni, in particolare quelle del Mezzogiorno, che avrebbero rischiato di perdere importanti finanziamenti comunitari se le gare già bandite con la formula dell’appalto integrato fossero state annullate.
Inoltre, poiché si è visto che alcune stazioni appaltanti hanno tentato di aggirare il divieto di utilizzare l’appalto integrato ricorrendo in maniera impropria alla formula del contraente generale, lo schema di decreto in esame ha posto una limitazione esplicita anche al ricorso a questa formula, prevedendo che essa non possa essere utilizzata per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Segnala tuttavia alla Commissione che le norme dell’Unione europea in materia di appalti non prevedono nessuna limitazione all’utilizzo dell’appalto integrato.
Subappalto
Un’altra delle modifiche significative apportate dallo schema di decreto correttivo al Codice riguarda il subappalto. Una recente sentenza della Corte di giustizia europea ha dichiarato illegittima la previsione di limiti al subappalto riferito all’intero valore del contratto: per tale ragione si è riformulata la norma del Codice reintroducendo il limite del 30 per cento riferito alla sola categoria prevalente, come era sotto la vigenza del Codice precedente. Trattandosi di una questione particolarmente complessa, dichiara comunque la disponibilità del Governo a valutare con attenzione tutte le osservazioni e le proposte che arriveranno in merito dalla Commissione.
Clausole sociali
Con lo schema di decreto in esame il Governo ha poi posto come obbligo, e non più come semplice facoltà, l’indicazione delle clausole sociali per la stabilità occupazionale nei bandi di gara relativi agli appalti dei servizi ad alta intensità di manodopera, sia pure sempre nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Affidamenti concessionarie autostradali
Un’altra questione assai complessa affrontata dall’atto del Governo in esame è quella degli affidamenti delle concessionarie autostradali, per i quali il Codice prevede che l’80 per cento sia aggiudicato esclusivamente con gara, per i contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150 mila euro. Dopo un ampio confronto tra il Ministero e le organizzazioni sindacali di settore, che hanno segnalato come tale regime stia creando seri problemi occupazionali, il Governo ha ritenuto di proporre una deroga, escludendo dal suddetto limite in particolare le manutenzioni ordinarie, che pesano solo per l’uno per cento dei lavori eseguiti dalle concessionarie autostradali. Tale disciplina comunque non interessa tutte le concessioni, ma solo quelle che a suo tempo furono affidate senza gara.
Rating d’impresa
Tra le altre correzioni più rilevanti apportate dallo schema di decreto in esame segnala poi la modifica del rating di impresa gestito dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che proprio su richiesta dell’Autorità è stato espunto dai requisiti di qualificazione ed inserito tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa.
Costi della manodopera
Si è previsto inoltre lo scorporo dei costi della manodopera dagli elementi dell’offerta assoggettabili al massimo ribasso. Al riguardo, ricorda che è stato confermato il limite di 1 milione di euro per l’applicazione dello stesso criterio di aggiudicazione del massimo ribasso per gli appalti di lavori, pur semplificando i metodi per il calcolo delle offerte anomale e la relativa esclusione.”
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SPECIALE DECRETO CORRETTIVO A cura dei Appalti&Contratti |
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