Il decreto correttivo – in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – dispone innovazioni anche in tema di avvalimento disciplinato nell’articolo 89 del nuovo codice dei contratti
a cura di Stefano Usai
Secondo un suggerimento espresso in sede di parere n. 782/2017 da parte della Commissione speciale del Consiglio di Stato, si è cercato di porre fine alla già annosa questione dei rapporti tra avvalimento e soccorso istruttorio integrativo in relazione alla eventuale carenza circa l’indicazione dei “requisiti e delle risorse” che l’ausiliario intende mettere a disposizione dell’ausiliato. Carenza che secondo la giurisprudenza – consolidata – rende sostanzialmente il contratto indeterminato ed indeterminabile.
La modifica, però, a ben vedere pare forse insufficiente a chiarire tutta una serie di questioni sull’avvalimento e anche l’attuale singolare interpretazione – dovuta alle indicazioni date dall’ANAC con la determinazione n. 1/2015 – secondo cui con il soccorso istruttorio integrativo (art. 83, comma 9) è possibile sanare la grave irregolarità determinata dalla mancata produzione del contratto, con una integrazione postuma dell’atto purché firmato ante scadenza dei termini di presentazione della domanda per partecipare alla gara.
Il soccorso istruttorio integrativo non è invece ammissibile se il contratto è stato prodotto ma risulti carente circa il suo contenuto.
Si cercherà di far emergere che, a parere di chi scrive, l’inciso finale aggiunto a chiusura del primo comma è tale da poter mettere in pericolo proprio la (oramai consolidata) interpretazione di cui si è appena detto.
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