Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.
Estratto
Art. 24 – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.»;
b) all’articolo 17, al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo la parola «comunicazione» e’ inserita la seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione comporta l’inammissibilita’ della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della proposta.»;
2) la lettera d) e’ abrogata;
c) all’articolo 19, comma 4, all’ultimo periodo, dopo le parole «sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
d) all’articolo 67, al comma 8, dopo le parole «comma 3-bis, del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche’ per i reati di cui all’articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale».
1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo degli articoli 10, 17, 19 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Impugnazioni). – 1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato e il suo difensore hanno facolta’ di proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito.
1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.
2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi gia’ acquisiti. Si applica l’art. 7, comma 10-quater, primo periodo.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’art. 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali.
3. Avverso il decreto della corte d’appello, e’ ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.
4. Salvo quando e’ stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza.».
«Art. 17 (Titolarita’ della proposta). – 1. Nei confronti delle persone indicate all’art. 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.
2. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attivita’ di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’art. 19;
b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;
c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’autorita’ proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l’autorita’ proponente modalita’ per la presentazione congiunta della proposta;
d) (abrogata).».
«Art. 19 (Indagini patrimoniali). – 1. I soggetti di cui all’art. 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita’ finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all’art.
16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche’, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull’attivita’ economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di attivita’ imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell’Unione europea.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche’ nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa’, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. I soggetti di cui all’art. 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche’ alle imprese, societa’ ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3.
Possono altresi’ accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l’interscambio di flussi dati (SID) dell’Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalita’ di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.
5. Nel corso del procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell’art. 16, il tribunale, ove necessario, puo’ procedere ad ulteriori indagini oltre quelle gia’ compiute a norma dei commi che precedono.».
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). – 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’ siano richieste per l’esercizio di attivita’ imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di attivita’ imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e’ disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’, puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’ essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all’art. 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni, societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’ disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’ stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’ essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’ in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e’ fatto divieto di svolgere le attivita’ di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche’ per i reati di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’art. 640-bis del codice penale.»;
– Per completezza, si riporta il testo dell’art. 640, secondo comma, n. 1), e 640-bis del codice penale:
«Art. 640 (Truffa). – (Omissis).
La pena e’ della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e’ commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
(Omissis).».
«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). – La pena e’ della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita’ europee.».
– Per completezza, si riporta il testo degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 83 (Ambito di applicazione della documentazione antimafia). – (Omissis).
3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e’ sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche’ su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.».
«Art. 91 (Informazione antimafia). – (Omissis).
1-bis. L’informazione antimafia e’ sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche’ su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.
Art. 25 – Sanzioni in materia di subappalti illeciti
1. All’articolo 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da uno a cinque anni e con la multa»;
b) al secondo periodo, le parole «dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da uno a cinque anni e della multa.».
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 21, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. – Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorita’ competente, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E’ data all’amministrazione appaltante la facolta’ di chiedere la risoluzione del contratto. (Omissis).».
Art. 26 – Monitoraggio dei cantieri
1. All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche’, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».
Riferimenti normativi
– Si riporta il testo dell’art. 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 99 (Notifica preliminare). – 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unita’ sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonche’, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonche’ gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all’art. 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entita’ presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
(Omissis).».
Vedi anche
Legge 1/12/2018 n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Testo del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132, recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata.”. (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)
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