Tanto rumore per nulla…. del paventato “correttivo del correttivo”, contrariamente ai rumours circolati nelle ultime settimane, non vi è traccia nella legge di conversione del decreto milleproroghe 2025 (DL 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15).
Le proposte e gli emendamenti presentati, anche da esponenti della maggioranza, al DDL di conversione del milleproroghe, relative a ulteriori modifiche del Codice appalti in tema di revisione prezzi, attestazioni SOA dei consorzi, subappalto, non sono state approvate.
E’ però lecito attendersi una loro probabile riproposizione in un futuro provvedimento.
Nel “milleproroghe 2025” i riferimenti al Codice dei contratti pubblici riguardano disposizioni assai specifiche e settoriali, non incidenti nell’ordinaria gestione degli appalti.
L’art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria), prevede al comma 14-septies, disposizioni in materia di società di scopo di cui all’art. 194 del Codice per l’accertamento e riscossione dei tributi locali, stabilendo, tra l’altro, nelle more della revisione della disciplina dell’albo di cui all’art. 53 Dlgs. 446/1997, che le relative disposizioni si interpretano nel senso che tali società non sono iscritte nel predetto albo laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo [1].
All’art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), il comma 4-duodecies detta disposizioni in tema di proroga dei termini di accesso al finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po) [2] .
Infine, l’articolo 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato … in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina), prevede al comma 3 che le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, “possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo” [3].
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[1] Articolo 3. (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
14-septies. Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell’Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all’articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell’aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l’adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
[2] Art. 7 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l’integrale realizzazione dell’opera, nonché il termine finale per l’aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell’iter approvativo dell’opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l’originaria graduatoria, l’elenco degli interventi che possono accedere all’erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l’aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all’esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l’originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell’intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell’intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
[3] Articolo 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo
Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.
Alessandro Massari | Maggioli Editore 2025
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