In linea generale, deve, innanzitutto, evidenziarsi che l’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) deve leggersi in combinato disposto con la norma di cui all’art. 191, comma 4, del medesimo TUEL, a tenore della quale: Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. Trattasi di una disposizione peculiare, in ragione della quale si imputano ex lege alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o funzionario gli effetti dell’attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili, al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem.
Contratto in assenza di impegno di spesa e privo di forma scritta: risponde il funzionario
A cura di Enzo Cuzzola
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