Contratto di concessione – Esecuzione di lavori pubblici – Revisione prezzi – Art. 27 del D.L. 17.5.22, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.22 n. 91 – Giurisdizione esclusiva – Potere di approvazione del committente – Valutazione discrezionale – Individuazione dei soggetti sottoposti all’applicazione dell’art. 27 cit. 

TAR Lombardia, sez. I, 23 ottobre 2023, n. 2407

31 Ottobre 2023
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Il giudizio riguardante l’applicazione dell’art. 27 del D.L. 17.5.22, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.22 n. 91, è attribuito alla giurisdizione del g.a., in quanto il committente esercita un potere di approvazione, operando pertanto una valutazione discrezionale. Infatti, per giurisprudenza pacifica, la portata ampia e generale della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, e quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. Civ. Sez. Un., 8.2.22, n. 3935, C.S., Sez. III, 7.7.22 n. 5651).

La discrezionalità dell’Amministrazione non è esclusa a fronte di una disposizione normativa che, come quella di cui all’art. 27 cit., non determina alcun vincolo al riconoscimento in concreto della revisione, che non può dirsi determinata né nell’an, né nel quantum.

Dal punto di vista meramente letterale, i soggetti sottoposti all’applicazione dell’art. 27 del D.L. 17.5.22, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15.7.22 n. 91 – il quale richiama a tal fine quanto disposto nell’art. 164, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 – sono “i concessionari di lavori pubblici”, e non invece “gli appalti di lavori affidati a terzi”, che rappresentano un’attività posta in essere dagli stessi. Lo stesso art. 27 cit. contiene del resto distinte previsioni applicabili ai “concessionari” (c. 1 e 2), o ai “contratti di appalti di lavori” (c. 2 bis). Quanto alla ratio insita nell’art. 27 cit., emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi sopportati dai concessionari, la stessa esclude che la sua applicazione sia subordinata alle modalità operative di esecuzione dei lavori, discriminando tra coloro li che realizzano in proprio o per il tramite dei propri soci se costituiti in società di progetto, rispetto a chi decida invece di affidarli a terzi.

L’interpretazione sopra evidenziata è peraltro coerente con la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, che per quanto non applicabile rationae temporis, all’art. 9, introduce il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, stabilendo che “se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali”.

Come chiarito nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, con tale disposizione “si è inteso codificare una disciplina generale da applicare per la gestione delle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili considerate dalla disposizione, tali da determinare una sostanziale alterazione nell’equilibrio contrattuale, con effetti resi di recente drammaticamente evidenti dalla congiuntura economica e sociale segnata dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina”.

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