In conformità alla nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023, è ammessa la possibilità per il concorrente di indicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, purché garantisca l’equivalenza.
Tuttavia l’equivalenza non deve essere intesa come parità di retribuzione, poiché ciò equivarrebbe alla imposizione di un determinato contratto collettivo e quindi si verrebbe a determinare proprio quella limitazione alla libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale che il legislatore ha inteso evitare.
Lo ha precisato il T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, ordinanza 12 marzo 2024 n. 89.
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Contratto collettivo diverso equivalente, ma senza parità di retribuzione
A cura di Salvio Biancardi
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