Contratti pubblici – Requisiti generali – Dichiarazione soggetti cessati dalla carica – Finalità – Fondamento – Atti di dissociazione – Cessione di azienda o ramo di azienda
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 11 giugno 2018, n. 3607
L’estensione dell’obbligo di attestazione dei requisiti di moralità agli amministratori cessati dalla carica (nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando: art. 38 cit.) nonché agli amministratori cedenti l’azienda (o la cui azienda sia stata fusa per incorporazione: Adunanza plenaria nn. 10 e 21 del 2012) è per evitare la partecipazione alla procedura di gara di una società già utilizzata per commettere illeciti e “ripulita” mediante il ricambio degli amministratori ovvero attraverso un successivo passaggio di mano.
Ciò in ragione di una presunzione di continuità tra la vecchia e nuova gestione imprenditoriale che, pure, può essere superata dando la prova della cesura tra l’una e l’altra (cfr. Adunanza plenaria n. 12 del 2010: “Ad ogni modo, proprio nella logica del cennato fenomeno della dissociazione, al cessionario va riconosciuta la possibilità di comprovare che la cessione si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente”).
Tale impostazione, allora, non cambia se l’acquisizione della società (e con essa dell’azienda) avvenga in sequenza ad un contratto di affitto di azienda ed anche se l’affitto riguardi l’intera azienda e non solamente un ramo di essa: opera pur sempre la presunzione di continuità, ed anzi è più solida, perché nel periodo di affitto, sia pure mediante la percezione del canone, il locatore si giova dei risultati economici dell’azienda conseguiti dalla successiva gestione e l’affittuario delle referenze del complesso aziendale acquisito.
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