Analisi della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) 24 settembre 2018, n. 5500
Mediante la sentenza n. 5500 datata 24 settembre 2018 il Consiglio di Stato (Sez. V) si è espresso in merito al combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. d) e dell’art. 38, comma 2, del codice appalti, da cui si ricava l’obbligatorietà per i concorrenti della gara di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza dei precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere l’inaffidabilità.
Prendendo il via da tale disposizione normativa, i giudici amministrativi hanno precisato che il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi, per cui non si può soppesare la rilevanza e la qualità di un fatto che era onere del concorrente rappresentare e che è stato invece espressamente celato, con la conseguenza che una dichiarazione non veritiera è di per sé causa di esclusione. In ulterore istanza, la circostanza che si tratti di dichiarazione non veritiera (e non di omessa dichiarazione) osta al soccorso istruttorio.
>> VAI AL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, 24 SETTEMBRE 2018, n. 5500
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