Contratti “esclusi”: annullati dal Tar Lazio i comunicati del Presidente ANAC sul CIG e pagamento contributo

A cura di Alessandro Massari

Alessandro Massari 8 Marzo 2022
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Con la sentenza n. 2606 del 07/03/2022, il TAR Roma ha annullato, per vizio di incompetenza:

1) il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2019, depositato in data 25 ottobre 2019 (recante ad oggetto «Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici»);

2) il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 18 dicembre 2019 (recante “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici”).

La questione è sorta con riguardo agli appalti delle imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

Come noto, a seguito dell’introduzione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, l’Autorità nazionale anticorruzione, con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha approvato le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

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