Il concorrente che sia consapevole del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalarlo ex ante alla stazione appaltante (e dunque agli altri potenziali concorrenti) in modo che l’amministrazione possa eventualmente correggere il bando o il disciplinare e gli altri concorrenti, se ciò è possibile, siano messi in condizione di integrare la domanda di partecipazione e/o offerta. Tale comportamento è sollecitato dal principio di buona fede di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone sia alle stazioni appaltanti che agli operatori economici di comportarsi <<reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento>> e richiede quindi di agire con correttezza e di cooperare nelle procedure di evidenza pubblica.
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