E’ in contrasto con il principio di favor partecipationis assegnare al concorrente un termine troppo breve per giustificare l’anomalia dell’offerta.
L’art. 110 co. 1 del d.lgs. 36/2023 rende disponibile un termine non maggiore di 15 giorni, modulabile dal RUP, affinchè il concorrente possa fornire le proprie spiegazioni nel caso la propria offerta ricada nell’ambito della soglia di anomalia.
Tuttavia, se da un lato la fissazione, da parte del legislatore, di un termine massimo (e non minimo) è finalizzata a garantire celerità alla procedura d’appalto, dall’altro il RUP deve responsabilmente individuare un termine adeguato affinchè, in base alla complessità del caso, sia possibile, da parte del concorrente, fornire le proprie spiegazioni sull’offerta presentata.
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