Deve essere dichiarato illegittimo il silenzio tenuto dall’amministrazione appaltante in relazione alle istanze presentate dall’impresa per richiedere l’adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 50/22. In tali ipotesi, infatti, si configura in capo all’impresa una legittima pretesa alla risposta, derivante dalla sua qualità di appaltatrice, e, in capo all’amministrazione, il corrispondente obbligo di riscontro con provvedimento espresso. Con riferimento specifico alla natura della posizione giuridica azionata dalla ricorrente e alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale rileva che l’art. 133 comma 1 lettera e.2) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”. Ne consegue la sussistenza ex art. 133 c.p.a. della giurisdizione del giudice amministrativo in ragione della supremazia che caratterizza la posizione della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di revisione dei prezzi di cui agli artt. 115 d. lgs. n. 163/06 e 6 l. n. 537/93 ed, oggi, di cui all’art. 26 d.l. n. 50/22 e della conseguente natura di interesse legittimo riconoscibile alla pretesa dell’appaltatore (per la giurisdizione del giudice amministrativo in tali fattispecie, da ultimo Cass. SS.UU. n. 3935/22, Cons. Stato n. 1069/24, TAR Campania – Napoli n. 5058/23, TAR Lazio – Roma n. 16876/22).
Contenzioso appalti – Revisione prezzi – Art. 26 d.lgs. n. 50/2022 – Art. 133 c.p.a. giurisdizione del giudice amministrativo – Obbligo dell’amministrazione di riscontro con provvedimento espresso
TAR Lazio Roma sez. II bis 11/4/2024 n. 7134
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