Il dibattito ancora aperto sulla funzione della determinazione a contrattare riguarda non solo la questione se essa sia o meno l’avvio del procedimento (chi scrive sostiene che non lo sia, ma solo perché è l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 a stabilirlo senza equivoco), ma quando sia esattamente da adottare.
La questione nasce soprattutto a causa della micidiale previsione contenuta sempre nell’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti, secondo periodo: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. Disposizione confermata dall’articolo 1, comma 3, del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020.
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