Al Consorzio Stabile, avviati i lavori, non può essere revocata l’aggiudicazione per dichiarazione non veritiera della impresa che sostituisce la originaria consorziata indicata come esecutrice

Breve  Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sez. I n 560 del 20 aprile 2018

24 Aprile 2018
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Breve  Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sez. I n 560 del 20 aprile 2018

a cura di Roberto Donati

Il Tar Toscana si è espresso su una vicenda “particolare”, producendo una sentenza che appare significativa in particolare per le problematiche che vengono esaminate in merito alla sostituzione di imprese consorziate in corso di esecuzione lavori .

E poiché ai consorzi stabili articolo 45 lettera c) sono equiparati i consorzi di cooperative articolo 45 lettera b) (vedasi TAR Campania Napoli sez. II 10/11/2017 n. 5300, Consiglio di Stato sez. III 17/2/2016 n. 647,T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 693, nonché Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/8/2014 n. 17) , la Sentenza in questione assume una particolare importanza  .

La vicenda è relativa ad un Consorzio Stabile che era risultato primo classificato e aggiudicatario dell’appalto.

La procedura si era già conclusa, risultando già consegnati (seppur in via di urgenza) i lavori ed essendo iniziata l’esecuzione di questi ultimi.

Tuttavia l’impresa  indicata in sede di gara come consorziata esecutrice aveva rinunciato alla commessa per sopravvenute proprie problematiche organizzative.

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