La sostituzione della consorziata esecutrice (o dell’impresa ausiliaria) affetta da cause di esclusione è ammessa solo se il Consorzio dimostra di non avere potuto averne conoscenza effettuando le necessarie verifiche con diligenza.
Il Consorzio deve provare con dati oggettivi di avere effettuato tali verifiche. Non è a tal fine sufficiente la semplice acquisizione della dichiarazione della consorziata esecutrice di non incorrere in cause di esclusione.
Ciò presupponendo che la posizione della consorziata esecutrice sia assimilabile a quella dell’ausiliaria, del che il Consiglio di Stato dubita (Cons. Stato, sez. V, 29.11.2024 n. 9596).
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