Concessioni d’opere pubbliche: ammesso l’aggiornamento al nuovo prezziario del computo metrico e del quadro economico dell’intervento

Commento a Tar Lombardia – Milano – sez. I, n. 2407 del 23 ottobre 2023

Giovanni F. Nicodemo 6 Novembre 2023
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Prologo

Mentre nell’appalto la realizzazione dell’opera è finanziariamente a carico della PA, ciò non accade nella concessione di opere pubbliche, ove il concessionario è invece retribuito attraverso il riconoscimento del diritto di gestione dell’opera per un certo periodo di tempo.

Ciò nonostante all’intervento economico del concedente devono essere riconosciuti gli aumenti conseguenti all’applicazione dell’art. 27 del d.l. 50 del 2022, vale a dire l’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto, e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Mentre al committente in tale fattispecie è assegnato il potere di approvazione, operando una valutazione discrezionale.

Lo stabilisce il Tar Lombardia – Milano – sez. I con la decisione n. 2407 del 23 ottobre 2023.

Il caso

La controversia ha ad oggetto l’istanza di revisione del prezzo formulata dalla concessionaria di un’opera pubblica.

L’operatore economico ha invocato l’applicazione dell’articolo 27 del d.l. 50 del 2022 al fine di ottenere l’adeguamento del quadro economico degli interventi al nuovo prezziario aggiornato.

Mentre la pubblica amministrazione contraente ha ritenuto di non poter procedere all’aggiornamento del prezzo, quindi di non poter assecondare la richiesta del contraente privato, perché nella concessione di opere pubbliche la realizzazione delle stesse non è finanziariamente a carico della P.A.

Il giudice amministrativo però si è detto di diverso avviso, ritenendo invece applicabile il meccanismo revisionale anche alle concessioni di opere pubbliche, stabilendo in definitiva l’obbligo della p.a. a decidere sull’istanza del privato.

La decisione

La decisione in rassegna si pronuncia sulla portata applicativa dell’art. 27 del d.l. 50 del 2022.

La norma si rivolge alle concessioni, e prevede uno specifico meccanismo revisionale per fronteggiare gli aumenti che negli ultimi tempi hanno interessato i materiali da costruzione e il carburante.

La norma prevede che per fronteggiare negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari […] possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

La norma al II comma stabilisce anche che il quadro economico rideterminato è sottoposto all’approvazione del concedente.

Sulla scorta di tale disposizione di legge il Tar Lombardia chiarisce quanto segue:

quanto alla ratio insita nell’art. 27 cit., emanato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi sopportati dai concessionari, la stessa esclude che la sua applicazione sia subordinata alle modalità operative di esecuzione dei lavori, discriminando tra coloro li che realizzano in proprio o per il tramite dei propri soci se costituiti in società di progetto, rispetto a chi decida invece di affidarli a terzi.

Il giudice amministrativo pertanto sostiene che non si vede perché l’intervento economico del concedente debba essere diverso a seconda delle modalità operative scelte dal concessionario per eseguire i lavori, corrispondendo gli aumenti conseguenti all’applicazione dell’art. 27 cit. se quest’ultimo li ha affidati in appalto, o negandoli se li ha invece eseguiti in proprio o tramite i propri soci.

Il Tar Lombardia, inoltre, spiega anche che l’interpretazione data dell’art. 27 cit. è  coerente con la disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, che per quanto non applicabile rationae temporis, all’art. 9, introduce il “principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, stabilendo che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

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