Recentissima giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sulla competenza (o meno) della commissione di gara ad adottare il provvedimento di esclusione del concorrente
a cura di Stefano Usai
Premessa
Il provvedimento di esclusione, come quello di aggiudicazione, sono senz’altro riconducibili agli atti di amministrazione attiva che competono al vertice della struttura. In questo senso – pur in altri ambiti -, in tempi recenti, il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4935/2016.
Ed in tema è bene annotare che la questione risulta di estrema importanza pratica anche per la precisazione voluta dall’ANAC – innestata nelle linee guida n. 5 relativa ai “ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – per cui l’organo valutatore/giudicatore delle offerte non compie atti di amministrazione attiva.
La sentenza di rilievo, che si è espressa sul tema della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione è del TAR Lazio, Roma, sez. I bis, del 23 gennaio 2017 n. 1194 che esamina, tra gli altri, una specifica censura del ricorrente (escluso dal procedimento di gara per la – pur tardiva – rilevata carenza “della relazione tecnica di rispondenza a tutti i requisiti tecnici riportati nelle condizioni particolari tecniche”) secondo cui il provvedimento di esclusione avrebbe dovuto essere adottato dalla commissione e non dal responsabile della direzione interessata dall’appalto.
La censura sulla competenza
Il ricorrente – lamentandosi del comportamento della stazione appaltante in quanto già ammesso alla gara per poi venirne estromesso – censurava il fatto che “il provvedimento di esclusione (…) – già ammessa alla procedura di gara- non sarebbe potuto essere assunto dal Direttore della Direzione ma, in base al principio del contrarius actus, dalla Commissione di gara o dalla Commissione Tecnica, come previsto dal disciplinare di gara (la lettera di invito)”.
La doglianza, secondo il giudice, non è risultata persuasiva. Il giudice si sofferma, in particolare, su due aspetti e la conclusione – pur condivisibile – non appare completamente esaustiva.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento