“Commissione di gara” e commissione giudicatrice

11 Marzo 2016
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Con la sentenza n. 780 del 25 febbraio 2016, il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla distinzione tra la commissione di gara e commissione giudicatrice, e in particolare sulle norme applicabili all’una e all’altra.

Nel caso di specie l’appellante ha sostenuto che le norme sulla composizione della commissione nelle procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (contenute nell’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006) si applicherebbero alla «commissione di gara» incaricata di svolgere tutte le operazioni della procedura di affidamento ad esclusione della valutazione delle offerte tecniche, affidata ad una diversa commissione giudicatrice.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, il suddetto art. 84 ( intitolato “Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”) si riferisce all’attività di giudizio a carattere tecnico, sottesa alla scelta di quel criterio di selezione delle offerte. Ciò si evince dal riferimento testuale operato dal comma 1 alla «valutazione».

Al dato letterale si affianca quello logico-sistematico. Le puntuali disposizioni contenute nell’art. 84, concernenti le modalità di nomina e la composizione della commissione di gara, in tanto si spiegano in quanto nelle procedure in cui la selezione delle offerte avviene secondo criteri di carattere discrezionale – e non già meramente meccanicistico come quelle da aggiudicare sulla base del massimo ribasso, per le quali nulla è infatti previsto – occorre assicurare la massima imparzialità, trasparenza e competenza dei soggetti preposti alla formulazione dei giudizi tecnici sulle offerte.

Pertanto le norme contenute nei vari commi dell’art. 84, ivi compreso l’ottavo concernente il ricorso a commissari esterni, sono applicabili ai soli organi incaricati della valutazione tecnica delle offerte.

Il collegio chiarisce, infine, che l’art. 283 (Selezione delle offerte) del regolamento di attuazione al codice appalti, che al comma 2 impone alla commissione di aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche per le conseguenti verifiche di integrità e completezza documentale, si riferisce all’ipotesi tipica di unica commissione e non è invece pedissequamente applicabile alla commissione incaricata della sola verifica delle offerte tecniche, laddove la stazione appaltante abbia sdoppiato gli organi della procedura, secondo una scelta non contraria a legge (come considerato da Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 749).

 

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