Secondo lo schema di decreto correttivo le sedute della commissione di gara sono pubbliche solo “normalmente”: finalmente incertezze inedite

Lo schema di decreto correttivo del codice, finalmente, introduce nuove ed inedite incertezze o,  meglio, cerca di polverizzare quelle residue

17 Febbraio 2017
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Lo schema di decreto correttivo del codice, finalmente, introduce nuove ed inedite incertezze o,  meglio, cerca di polverizzare quelle residue

A cura di Stefano Usai

In questo senso deve essere letto il comma 1-bis che, nientemeno,  si è ritiene utile ed  opportuno innestare nell’articolo 78 del codice.

Già il  fatto che si tratti di un comma 1-bis  e non di un comma 2 (visto che nelle versioni ufficiali l’articolo contiene un unico comma) fa rabbrividire perché potrebbe seguire un comma 1-ter e così via.

Il comma in ogni caso stabilisce che “con l’atto di cui al comma 1  (nda con le determine di istituzione dell’albo e non più con le linee guida??) sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche e invece sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici”.

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 Vedi anche
Il testo del decreto correttivo al nuovo codice appalti
Schema di decreto correttivo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

decreto correzioni SPECIALE DECRETO CORRETTIVO
A cura dei Appalti&Contratti

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