Le varianti previste nei documenti iniziali di gara, art.106 c.1 lettera a del D.lgs. 50/16
Con l’emanazione del nuovo Codice appalti, il sistema delle varianti in corso d’opera subisce profonde mutazioni in ragione dell’introduzione, nella normativa Europea, di una disciplina dedicata alle addizioni o modifiche apportate alle originarie previsioni contrattuali.
Infatti, le Direttive Europee, la 2014/24/CE e 2014/25/CE definiscono una disciplina di stretta derivazione giurisprudenziale basata su due assunti, quali quello della concorrenza e quello della massima partecipazione, perseguibili attraverso il rispetto di principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza .
A tal fine la sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH contro Republik Osterreich Bund e altri, espressamente riporta come “Dalla giurisprudenza si desume che l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici è quello di assicurare la libera circolazione dei servizi e l’apertura dei mercati ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri (v. sentenza 11 gennaio 2005, causa C‑26/03, Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I‑1, punto 44). Tale duplice obiettivo viene chiaramente espresso ai ‘considerando’ secondo, sesto e ventesimo della direttiva 92/50.
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