Al di là dei singoli argomenti, alcuni dei quali appaiono reali semplificazioni (e che quindi, nei nostri pregiudizi, siamo pronti a scommettere non ritroveremo nella versione finale), e che in alcuni casi segnano curiosamente il “riflusso” dalla soft law alla “hard law” andando a codificare, alla lettera, indicazioni contenute nelle linee guida Anac, non può non far sobbalzare sulla sedia la lettura dell’ultimo periodo introdotto all’art. 23, comma 16 (si veda art. 4, lett. e) dello schema del decreto correttivo).
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