Correttivo Codice Appalti: procedure negoziate semplificate e partecipazione minima

23 Marzo 2017
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Il decreto correttivo introduce interessanti tentativi di semplificazione delle procedure negoziate in ambito ultrasottosoglia

A cura di Stefano Usai

Premessa

Il decreto correttivo introduce interessanti tentativi di semplificazione delle procedure negoziate in ambito ultrasottosoglia –   introdotte in sostituzione del vecchio sistema delle acquisizioni in economia – ampliando anche la  (oggettivamente) esigua partecipazione minima degli operatori oggi prevista.

In particolare, per ciò che in questa sede interessa trattare, appaiono di  particolare pregio, per esaminarne l’aspetto pratico/operativo, le previsioni contenute nell’articolo 19 e nell’articolo 22 dello schema di decreto correttivo già trasmesso alla Camera dei Deputati.

La determinazione a contrattare semplificata

L’articolo 19 dello schema di decreto prevede l’innesto di un nuovo periodo al comma 2 dell’articolo 32 del codice degli appalti.

L’attuale previsione – non dissimile dal pregresso codice degli appalti – puntualizza che prima di avviare la procedura di affidamento “dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.

Come si è più volte ribadito – e per gli enti locali il   riferimento rimane all’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 – non solo il procedimento contrattuale ma ogni fase di azione amministrativa che implichi una spesa deve essere preceduta da un atto ammirativo di tipo “generale” che contenga anche i riferimenti alla “copertura” finanziaria.

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