Giusto un anno fa il D.lgs. 56/2017 interveniva su molti articoli del Codice Appalti D.lgs. 50/2016 e, tra le altre modifiche, cambiando un “possono inserire” in un “inseriscono” rendeva obbligatoria l’applicazione delle previsioni di cui all’Articolo 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”
L’articolo 50 dispone che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”
ANAC ha predisposto delle apposite Linee guida per l’applicazione delle clausole sociali, che sono sottoposte a pubblica consultazione fino al giorno 13 giugno 2018 alle ore 18.00.
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