Le Linee guida ANAC sulla clausola sociale ampliano gli obblighi del RUP e degli appaltatori con la previsione del progetto di riassorbimento del personale

Con le Linee guida n. 13 l’ANAC aggiunge un tassello al mosaico delle indicazioni virtuose circa l’applicazione, in questo caso, della clausola sociale

Stefano Usai 27 Febbraio 2019
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Con le Linee guida n. 13 (adottate con la deliberazione n. 114 del 13 febbraio 2019) l’ANAC aggiunge un tassello al mosaico delle indicazioni virtuose circa l’applicazione, in questo caso, della clausola sociale (art. 50 del codice dei contratti).

Sotto il profilo pratico/operativo è interessante, sicuramente, analizzare i nuovi adempimenti posti a carico dell’appaltatore – in specie nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera – che deve formalmente “anticipare” già in fase di domanda una pianificazione dell’organizzazione/gestione del personale da riassorbire.

Le Linee guida non sono vincolanti

La prima puntualizzazione è che, appunto, si tratta di modelli virtuosi suggeriti al RUP e, pertanto, non si è in presenza – neppure in questo caso ovviamente – di indicazioni vincolanti il cui scostamento imporrebbe realmente una motivazione chirurgica.

Come già evidenziato dal Consiglio di Stato (nel parere n. 445/2019 relativo allo schema di Linee guida sulle consultazioni preliminari) deve ritenersi superflua la precisazione dell’entrata in vigore delle linee guida visto e considerato che si tratta di un semplice modello virtuoso la cui applicazione non è vincolante.

Anche in queste linee guida il passo conclusivo recita cheLe presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, inciso che dovrebbe essere omesso.

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