Clausola sociale da rispettare

Salvio Biancardi 3 Aprile 2025
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La clausola sociale deve essere necessariamente rispettata; risulta, pertanto, legittima l’imposizione da parte dell’Ispettorato del Lavoro dell’assunzione di una lavoratrice a tempo determinato che svolgeva la propria mansione di educatrice dell’asilo nido nel pregresso appalto.

Le precisazioni provengono dal TAR Basilicata, sez. I, sentenza n. 214 del 31 marzo 2025.
 
Il caso affrontato

Nel caso esaminato dal Collegio, la Società risultata aggiudicataria del servizio di asilo nido comunale aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Ispettorato del Lavoro aveva disposto, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004 (“Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”), di provvedere all’assunzione di una lavoratrice, adibendola ad educatrice presso l’asilo nido comunale (gestito, a seguito di gara pubblica, dalla società deducente), avendo riscontrato, in relazione a detta lavoratrice (già dipendente, con contratto a tempo determinato, del precedente gestore del servizio comunale in evidenza), l’inosservanza della c.d. “clausola sociale” (che impegna l’affidatario del servizio, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario) prevista dal capitolato speciale d’appalto (in recepimento dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023).

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