La modifica del CCNL intervenuta in corso di gara non determina un obbligo per l’Amministrazione di disporre una nuova valutazione di anomalia dell’offerta.
Tale principio non determina, comunque, l’irrilevanza del rinnovo: le modifiche che incidano sull’equilibrio contrattuale potranno infatti legittimare la modifica del contratto di appalto stipulato, trattandosi di sopravvenienze normative espresse indicate come condizioni legittimanti dall’art. 106 del Codice del 2016 e, oggi, dall’art. 120 del Codice del 2023.
Lo afferma il TAR Campania (TAR Campania, sez. I, 13.6.2024 n. 3735).
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CCNL sopravvenuto e nuovi minimi salariali: nessuna verifica di anomalia ma obbligo di modifica dei contratti di appalti
A cura di Vincenzo Laudani
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