L’articolo sostituisce l’attuale art. 38.
Il comma 1 elenca una serie di reati, consumati o tentati, che costituiscono motivo di esclusione dell’operatore economico se gli stessi risultano da condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6. L’elenco dei reati si conclude con una disposizione di chiusura che prevede, in generale, qualsiasi delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Il comma 2 prevede quale motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o, anche, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84 del Codice Antimafia.
Il comma 3 elenca i soggetti relativamente ai quali, l’intervenuta condanna per i reati di cui al comma 1, determina l’esclusione ivi prevista. L’elencazione dei soggetti è sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art. 38, comma 1 lettera c) del vecchio codice, ma rispetto alla precedere va segnalato che in luogo della previsione “degli amministratori muniti di potere di rappresentanza” è stata utilizzata la seguente più ampia formulazione “dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”.
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