Il 28 gennaio è entrato in vigore il D.L. c.d. “Sostegni ter”. L’art. 29 di detto D.L., nel prevedere nuove regole volte a fronteggiare gli effetti del “caro prezzi” supera – è vero – alcune delle criticità emerse nella disciplina della compensazione dei prezzi introdotta lo scorso anno, ma ne pone di nuove.
LA REVISIONE PREZZI
1.L’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto
Primo elemento di assoluta novità è l’introduzione dell’obbligo della “revisione prezzi” per tutti i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati (nel caso di procedure ristrette, le lettere di invito siano state inviate) tra il 28 gennaio u.s. ed il 31 dicembre 2023. Più in particolare, in espressa deroga a quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici del 2016, è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara clausole di “revisione prezzi”, nel rispetto delle condizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 lett. a) dell’art. 106 sopra citato (ossia, è necessario fissare la natura e la portata di tali clausole, che non devono alterare la natura del contratto).
La norma in commento costituisce, per i contratti di servizi e forniture, uno strumento di tutela contro il “caro prezzi”, che il legislatore del 2021 aveva completamente trascurato di considerare, al punto da far sorgere dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1-sexties del D.L. n. 73/2021, inserito con la legge n. 108/2021.
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