Gli operatori hanno 15 giorni (27 maggio) a pena di decadenza per inviare le istanze di compensazione dei prezzi.
Sempre in tema di revisione e compensazione prezzi, ricordiamo che da oggi è operativa sul sito del MIMS la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it, attraverso cui le stazioni appaltanti, previa registrazione e acquisizione delle credenziali, possono presentare le richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, per il secondo semestre 2021
Di seguito il testo e gli allegati del Decreto MIMS 4 aprile 2022
IL DIRETTORE GENERALE
per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere
Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l’art. 133;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l’art. 106 nonche’ l’art. 216, comma 27-ter, introdotto dall’art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 190 del 23 dicembre 2020 «Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021, recante la rimodulazione, individuazione e definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili;
Visto l’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successivamente modificato dall’art. 1, commi 398 e 399, della legge n. 234/2021 e dall’art. 29, comma 13, del decreto-legge n. 4/2022;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, cosi’ come modificato ed integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, n. 2 del 26 febbraio 2020 e, da ultimo, n. 5 del 25 febbraio 2021;
Visto il decreto del 30 giugno 2005 del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2004, relative ai materiali da costruzione piu’ significativi, ai sensi dell’art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto dell’11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto del 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche», cosi’ come confermato dal decreto del 13
ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV – n. 2961 del 16 maggio 2011;
Visto il decreto del 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 30 aprile 2009 del Ministro delle
infrastruttur e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all’otto per cento, relative all’anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e in attuazione dell’art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008;
Visto il decreto del 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 31 marzo 2011 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 21 maggio 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 1° luglio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2015 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2016, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 27 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2016 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2017, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 15 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2018 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2019, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 25 maggio 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili recante «Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto dell’11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi»;
Visto il decreto del 7 dicembre 2021 recante «Rettifica dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi”»;
Vista l’istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e inerente, in particolare, alla verifica e all’elaborazione dei dati forniti dalle tre fonti di rilevazione rappresentate dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dall’ISTAT e dalle Camere di commercio d’Italia (Unioncamere);
Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, cosi’ come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si e’ riunita, considerata l’emergenza sanitaria nazionale relativa al COVID-19, in videoconferenza in data 30 marzo 2022;
Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 30 marzo 2022 e, successivamente, a seguito di approfondimenti, nella seduta del 4 aprile 2022 ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole, come da verbali della Commissione in pari data, circa le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Ritenuto di condividere il suindicato parere con il quale la Commissione consultiva ha approvato la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020;
Articolo 1
1. Ai sensi dell’art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nell’unito Allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:
a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi;
b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.
2. Ai sensi dell’art. 1-septies, commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati nell’unito Allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione piu’ significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonche’ le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.
Articolo 2
Alle compensazioni dei materiali da costruzione piu’ significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita’ di cui all’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni.
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