l giudice amministrativo nel caso specifico ha evidenziato che le risultanze inerenti agli incrementi di prezzo dei materiali monitorati, confluite nel D. M., si collocano a valle di un processo che, seppur collaudato negli anni, è stato costellato da una serie di criticità.
In particolare, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, sono emersi esorbitanti –e non facilmente giustificabili- differenze idonee a minarne la complessiva attendibilità.
Il Ministero in presenza di simili incongruenze non poteva effettuare la mera acquisizione del dato e la sua trasfusione nel decreto gravato ma doveva opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa che aveva generato tali anomalie, e approntare i necessari correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del dato.
In definitiva quindi il Ministero è tenuto all’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
È quanto stabilisce il Tar Lazio sez. III con la sentenza del 3 giugno 2022 n. 7215.
La decisione
La sentenza in esame si inserisce di diritto tra le decisioni che nel recente periodo hanno affrontato il tema dell’aggiornamento dei prezzi e dei corrispettivi dei contratti di appalto.
L’A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha impugnato il decreto ministeriale che in attuazione dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) è stato deputato ha rilevare “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021” .
L’intero ricorso si è fondato sul presupposto che il Ministero avrebbe stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per 15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi.
Il Tar Lazio ha dato ragione alla Associazione dei costruttori, evidenziando in effetti la inattendibilità dei dati recepiti nel provvedimento impugnato, alla luce di quanto emerso in giudizio e delle informazioni già a disposizione del Ministero.
L’intero costrutto argomentativo muove dalla portata dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).
La norma in questione ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinaria, derogatorio di quanto previsto dall’art. 133, commi 4,5 e 6-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e dall’art. 6 del D.Lgs 50/2016, legato agli incrementi di prezzo dei materiali di costruzione più significativi che superino una determinata soglia.
Tale sistema di compensazione straordinaria è stato esteso, all’intera annualità del 2021.
La sentenza in esame spiega che dal quadro normativo attuale emerge come la particolare situazione congiunturale abbia imposto l’adozione di una reiterata serie di misure volte a dare un’efficace risposta al registrato esorbitante aumento dei prezzi dei materiali impiegati nel settore delle costruzioni.
Il legislatore è intervenuto sia nel senso di approntare misure extra ordinem, che attraverso un più esteso impiego degli istituti già presenti nelle discipline in vigore per gli appalti pubblici.
Alla luce del precipitato normativo il giudice amministrativo ha “rimproverato” il Ministero d’aver svolto una attività istruttoria rivelatasi carente, sia perché non sono state adeguatamente gestite le peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e parametri di rilevazione e lavorazione dei dati, e alla eventuale compiuta gestione delle eventuali anomalie.
D’altro canto – spiega il Tar Lazio – in presenza di dati insufficienti o inaffidabili si deve addivenire ad un affinamento del metodo e all’eventuale acquisizione di dati anche da altre fonti.
In definitiva il giudice amministrativo annullando il decreto ha invitato il Ministero preliminarmente a rivedere i propri criteri e metodi di rilevazione degli incrementi dei prezzi, dal momento che i criteri in concreto applicati hanno fatto emergere chiare e lampanti inesattezze.
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