La decisione è stata adottata su ricorso proposto dall’Associazione Collegio Costruttori Edili ANCEM – ANCE Molise.
Il caso
I ricorrenti impugnando il prezziario regionale hanno contestato l’attendibilità della complessiva istruttoria svolta dall’amministrazione, evidenziando lo scostamento dello stesso rispetto ai valori registrati dai decreti del MIMS del 4 aprile 2022 per le materie prime utilizzate in edilizia.
Divergenze rilevate in particolare con riguardo alle lavorazioni che implicano l’utilizzo di bitume e ferro, quali “Mano di attacco per garantire l’ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso” e “Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio”.
Il giudice amministrativo a questo riguardo ha ritenuto l’istanza cautelare fornita di fumus boni iuris, sul presupposto che rispetto al denunciato disallineamento la Regione non ha offerto alcuna effettiva spiegazione.
La decisione
Ritorna dinanzi al giudice amministrativo la determinazione del preziario delle opere Edili, e, ancora una volta, con cesure che riguardano l’istruttoria presupposta alla sua formazione.
Questa volta però ad essere stato impugnato è il prezziario della Regione Molise, di cui è stata messa in discussione l’attendibilità della sua istruttoria.
Deve ricordarsi che analoghe contestazioni sono state mosse contro il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” (emendato, per la rettifica del prezzo medio di uno specifico materiale, con D.M. 7/12/2021).
Allorché il suddetto decreto ministeriale è stato annullato dal TAR Lazio, sez. III, con sentenza del 3/6/2022 n. 7215, statuendo che il Ministero è tenuto “all’espletamento –con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente giudizio- di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati”.
Peraltro deve segnalarsi come la decisione in esame mette in evidenza che in sede di giudizio la Regione Molise si sarebbe limitata a fornire documentazione prevalentemente tesa ad aspetti della metodologia utilizzata per la realizzazione del prezziario, senza tuttavia fornire elementi di sorta in merito ai contestati casi di scostamento fra gli aumenti registrati dai decreti del MIMS nelle materie prime utilizzate in edilizia e le corrispondenti voci del nuovo Prezziario della Regione Molise.
Il Tar utilizzando l’ordinanza propulsiva ha indicato la regola iuris a cui l’Amministrazione deve attenersi nel ri-esercizio del potere, con la conseguenza che la Regione Molise dovrà riesaminare il provvedimento amministrativo, tenendo conto dei criteri adottati dal Giudice nella motivazione dell’ordinanza (c.d. remand).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento