Caro materiali, con il c.d. “decreto aiuti” illegittimi i bandi di gara non adeguati ai nuovi prezziari

E’ illegittima la gara indetta dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto aiuti sulla base di vecchi prezziari.

Giovanni F. Nicodemo 13 Dicembre 2022
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E’ illegittima la gara indetta dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto aiuti sulla base di vecchi prezziari.

Infatti, l’art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022 al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, impone alle Regioni l’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso, imponendo altresì l’applicazione dei prezziari aggiornati alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore citato decreto e sino al 31 dicembre 2022.

Lo stabilisce il Tar Campania – Napoli – sez. I – con la sentenza n. 7596 del 5 dicembre 2022.

Il caso

Il caso giunto all’attenzione del giudice amministrativo campano, riguarda una gara di lavori.

Ad insorgere è stato un operatore economico, potenzialmente interessato alla competizione, il quale ha impugnato il bando contestando che il progetto esecutivo posto a base di gara era stato predisposto senza fare riferimento alle tariffe regionali aggiornate, con conseguente violazione dell’obbligo, derivante dalla normativa di riferimento, di applicare i prezzari vigenti, per l’appunto, all’atto di indizione della gara.

La decisione del giudice amministrativo si è incentrata sulla “applicabilità” nel caso di specie dell’art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022 che – come è stato detto in premessa – impone l’applicazione del prezziario aggiornato alle nuove gare.

Il Tar all’esito del giudizio ha accolto il ricorso così imponendo alla Stazione Appaltante la riedizione della procedura tenuto conto delle emergenze economiche emerse nel giudizio.

La decisione

La decisione in rassegna muove dal dato normativo previsto dall’art.26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022, il quale fa obbligo alle stazioni appaltanti di applicare i prezziari aggiornati per le gare indette successivamente all’entrata in vigore della norma.

In verità la questione  controversa ha riguardato l’applicabilità alla fattispecie della disposizione prevista dal “decreto aiuti”.

In particolare, il comma 2 dell’art. 26 dispone che: “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.

Ad avviso del giudice amministrativo campano, data la precisione del dato letterale della norma, alle procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell’entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall’art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa.

Per quanto riguarda poi la precisa individuazione dell’ambito temporale di applicazione della stessa, la sentenza in esame chiarisce che l’art. 26, comma 2, cit.  fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Così intendendo riferirsi a quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022.

Per il Tar Campania, infatti, è la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara.

Tuttavia, sebbene la decisione del Tar qui in rassegna sia condivisibile nella misura in cui sostanzialmente ribadisce la regola della congruità del prezzo da porre a base di gara, non sembra apprezzabile la tesi che individua nell’entrata in vigore del “Decreto aiuti” lo spartiacque dell’obbligatorietà (applicabilità) di tale regola.

Poiché tale principio dovrebbe valere per tutte le gare.

Ciò anche alla luce di quanto costantemente affermato in giurisprudenza secondo cui la determinazione del prezzo a base d’asta non può prescindere dalla verifica della reale congruità dello stesso in relazione alla prestazione e ai costi per l’esecuzione del servizio, in modo da consentire la presentazione di una proposta concreta e realistica in particolare in vista del conseguimento di utili in caso di aggiudicazione. (così T.A.R. Aosta, (Valle d’Aosta) sez. I, 02/09/2022, n.43).

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