“Il TAR del Lazio ha, finalmente e opportunamente censurato il modus operandi del MIMS”. – ha dichiarato Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL, “Invero, con la sentenza del 3 giugno scorso, ha riconosciuto che il metodo adottato dal MIMS per le rilevazioni degli aumenti dei prezzi dei materiali non è stato in grado di intercettare la percentuale reale dei rincari a causa di anomalie nelle rilevazioni e di conseguenti errori nei dati finali. Possiamo considerarlo come un risultato importante per le imprese, che da mesi denunciavano l’inappropriatezza della misura, con particolare riferimento alle rilevazioni che risultavano essere lontanissime dalla realtà. Rimane, tuttavia, il mancato riconoscimento dell’allargamento del paniere in virtù della definizione di una misura straordinaria relativa esclusivamente ai materiali da costruzione più significativi. Eravamo e siamo fortemente convinti che l’inserimento di ulteriori voci di materiali, di concerto a rilevazioni adeguate, avrebbe consentito di ristorare completamente le imprese degli incrementi subiti.”
“Per la nuova fase” – ha concluso Carlini – “relativa all’espletamento del supplemento istruttorio per l’adeguamento e la correzione delle rilevazioni così come evocato dal TAR Lazio, c’è tutta la nostra disponibilità a lavorare con il Ministero affinché, nel solco di una virtuosa collaborazione, si giunga ad una definizione di dati reali in grado di soddisfare le richieste delle imprese”.
Comunicato Stampa ASSISTAL 6 giugno 2022
Fonte: www.assistal.it
Link utili
TAR Lazio-Roma, sez. III, 3 giugno 2022
Appalti pubblici – Incremento prezzi materiali – Decreto di rilevazione – Illegittimità
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