La carenza relativa a documenti essenziali preordinati alla tutela ambientale afferisce all’offerta tecnica e non può sanata attraverso l’applicazione del soccorso istruttorio
Il T.a.r. di Trento ha di recente affrontato un caso assai peculiare in cui la ricorrente era stata estromessa dalla gara per l’omessa presentazione di una dichiarazione prevista dai CAM in tema di servizi di pulizia. Più in particolare, la legge di gara, riprendendo quanto previsto dal Decreto Ministeriale istitutivo dei Criteri Ambientali Minimi nei servizi di pulizia, richiedeva ai concorrenti di produrre nella propria offerta tecnica una dichiarazione circa il fatto che i prodotti igienizzanti utilizzati nel servizio rispettassero la normativa europea in materia di certificazione Ecolabel o equivalente.
L’impresa aveva prodotto una lista in cui aveva puntualmente elencato i prodotti per le pulizie che avrebbe utilizzato – ed in cui erano anche specificate le certificazioni di ciascuno dei singoli prodotti – ma non la dichiarazione aggiuntiva prevista dai CAM. Per tale, ragione la commissione di gara aveva disposto l’esclusione del concorrente, il quale, rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale aveva lamentato l’eccessivo formalismo della decisione assunta dalla stazione appaltante, poiché – nella sostanza – la società aveva dimostrato il pieno rispetto delle norme relative alla certificazione ambientale dei prodotti per l’igiene. L’unico elemento mancante (ovverosia la dichiarazione aggiuntiva in cui si doveva ribadire che i prodotti fossero certificati Ecolabel) era, a detta della ricorrente, superfluo.
Il TRGA di Trento con la sentenza n. 168 del 2019 ha confermato l’esclusione sulla scorta delle seguenti riflessioni:
– la prima è che la ricorrente aveva omesso di contestare la legge di gara nella parte in cui prevedeva a pena di esclusione l’obbligo di produrre la dichiarazione sui prodotti Ecolabel richiesta dai CAM. In buona sostanza, il ricorso non sollevava alcuna censura sulla previsione chiaramente espressa dalla lex specialis, ma si limitava a contestare l’irragionevolezza della decisione assunta dalla commissione di gara che con un atteggiamento eccessivamente formalistico aveva ritenuto essenziale la mancanza della dichiarazione in questione. In realtà, ha confermato il Giudice, nel momento in cui la legge di gara prescrive a pena di esclusione la presentazione di una dichiarazione, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di detta clausola e per l’effetto non può che escludere il concorrente che ha omesso di produrre la dichiarazione richiesta;
– la seconda è che la previsione di cui al DM del 18 ottobre 2016, che onera i concorrenti a presentare in sede di gara una dichiarazione con la quale specificare che i prodotti igienizzanti utilizzati per le pulizie siano conformi alla disciplina Ecolabel, non ha una funzione meramente formale ma è necessaria al fine di garantire la stazione appaltante circa il rispetto delle norme in materia ambientale.
Da ultimo, la sentenza in esame ha ribadito l’ormai consolidato principio secondo cui il soccorso istruttorio non è applicabile ad elementi dell’offerta tecnica.
Documenti collegati
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Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 17/12/2019, n. 168
1. Appalti pubblici – Gara – Appalto di pulizie – Certificazioni di prodotti secondo CAM – Mancanza – Esclusione dell’offerta – Legittimità
2. Appalti pubblici – Gara – Mancanza di documentazione a corredo dell’offerta tecnica – Soccorso istruttorio – Applicazione – Esclusione
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