La sezione I del TAR Brescia, con la sentenza dell’8 novembre 2019, n. 968 ha affermato che, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, l’iter delineato dal legislatore nell’art.97 co.2 del D.lgs.n.50/2016 – articolato in quattro fasi – prevede come ultimo passaggio (lett.d) che “la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”
Per questo, secondo il TAR lombardo, un’attenta analisi del dato letterale induce ad aderire alla linea interpretativa, avallata dai pareri resi dal MIT e dall’ANAC, secondo cui:
– la locuzione “decremento” di per sé è neutrale rispetto alla qualificazione del valore da portare in diminuzione;
– la soluzione è fornita dalla struttura della disposizione, la quale nella sua seconda parte descrive l’operazione preliminare da compiere, per cui il “prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi” è applicato come percentuale allo “scarto medio aritmetico di cui alla lettera b”;
– la cifra così calcolata deve essere sottratta alla cd. “prima soglia” come grandezza assoluta, dal momento che la norma non specifica che l’operazione contempla nuovamente (e, dunque, una seconda volta) l’applicazione di un dato in percentuale.
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