Calcolo soglia anomalia: diamoci un taglio!

Nota alla sentenza Tar Toscana sez. I, 10 aprile 2018, n. 510

11 Aprile 2018
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Le Linee Guida n. 4 avevano appena posto la parola fine ( o almeno così sembrava ) alle problematiche relative all’applicazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’articolo 97 comma 2 lettera b) , che puntuale la giurisprudenza si è mossa in senso opposto ( alle Linee Guida ed alla giurisprudenza del Consiglio di Stato ).

a cura di Roberto Donati

Ma andiamo con ordine.

Le Linee Guida n.4 intanto hanno espresso una posizione basata su autorevoli precedenti giurisprudenziali.

Esse infatti hanno confermato l’orientamento del Consiglio di Stato Sezione V, che con la sentenza n.435 del 23 gennaio 2018 aveva stabilito che, effettuato il taglio delle ali, occorre sommare i ribassi rimasti e calcolare la media aritmetica soltanto di questi.

La Giurisprudenza non era (o forse oggi è meglio dire non è) uniforme ed ANAC ha ribadito sia la Sentenza del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2018 che proprie precedenti prese di posizione (DELIBERA N. 397 del 12 aprile 2017, DELIBERA N. 525 del 17 maggio 2017).

Si veda a tale proposito il paragrafo 5.2.6 punto K delle Linee Guida .

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