Comunicato Presidente ANAC 11 maggio 2022

Indicazioni in merito al calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nel caso di omissione dei livelli di progettazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice dei contratti pubblici

19 Maggio 2022
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Calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria

La fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici, consentita dal codice appalti e caldeggiata anche nella Delega al governo in discussione alla Camera, non comporta la cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi. Quando la stazione appaltante omette i livelli di progettazione, infatti, non li sopprime ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste ai fini del calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Lo chiarisce l’Anac nel comunicato del presidente Giuseppe Busia dell’11 maggio 2022.

Il codice appalti e la delega al governo

Il codice dei contratti pubblici prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici si articoli in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. La norma consente, tuttavia, l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

“La questione – rileva Anac – appare di grande attualità ed interesse” perché il disegno di legge delega al governo in materia di contratti pubblici, approvato al Senato e attualmente all’esame della Camera, prevede tra i principi e criteri direttivi la “significativa semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei livelli di progettazione”.  Dunque “nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento, l’Autorità ritiene opportuno intervenire in materia, al fine di scongiurare errori od omissioni nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

I chiarimenti di Anac

L’Autorità ricorda che “i tre livelli di progettazione previsti dalla norma sono da considerare come tappe di un unico processo”. Secondo Anac è “opportuno chiarire che, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso per salvaguardare la qualità della progettazione”.

La stazione appaltante, quindi, deve determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione da cui potranno essere escluse, in caso di omissione di livelli progettuali solo le prestazioni già eseguite, approvate e rese conoscibili a tutti i concorrenti.

“Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi” altrimenti incorrerebbe “nella violazione del principio dell’equo compenso”.

“La fusione dei livelli progettuali – insiste Anac – non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale”.

Documenti collegati

  • Comunicato Presidente A.N.AC. 11/5/2022
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