Criticità, come visto, ancor più avvertite con la lettura del disegno di legge di “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di cui abbiamo già indicato i principi e i criteri direttivi di peculiare interesse.
A completamento, preme ora soffermarsi sulla dibattuta disposizione di cui all’attuale lett. l), relativa al “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”, interessando inevitabilmente (anche) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, tanto da aver trovato un’aperta contestazione del Presidente del CNI.
Per ben comprendere la portata della nuova previsione, pare opportuno richiamare il quadro normativo attuale, alla luce della giurisprudenza intervenuta specificatamente sulla questione, rinviando invece al nostro ultimo scritto per quanto concerne la posizione dell’Autorità.
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