Tra i richiami sopra citati è interessante il riferimento all’art. 83 comma 2 in cui si legge che “I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all’articolo 17, comma 3”.
Si deve ricordare che l’articolo in parola, ai sensi dell’art. 225 l’articolo in parola acquista efficacia dal 1° gennaio 2024.
Al netto di quanto, la particolarità/specificità è che l’obbligo dell’indicazione dei termini massimi che il RUP è tenuto a rispettare (e indicare preventivamente) a pena di silenzio inadempimento è riferito al solo bando di gara.
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