Se non direttamente con un riconoscimento del debito fuori bilancio.
Un’abitudine deleteria, consistente in quella che eufemisticamente potrebbe qualificarsi come elusione delle norme di contabilità. Ma, nella realtà, ogni elusione è una violazione, sicchè tali comportamenti gestionali non fanno altro che provare a riaprire i recinti della gestione contabile allegra e leggera, chiusi sin dall’epoca del d.l. 66/1989 e rafforzati dalle regole oggi contenute nell’articolo 191 del d.lgs. 267/2000.
A chi teorizza ed applica simile modo di procedere sfuggono totalmente le conseguenze estremamente negative in termini di correttezza dell’azione e amministrativa e le connesse responsabilità.
Ma, soprattutto, sfugge che il rischio gravissimo è la creazione di un nuovo e maggiore debito pubblico locale, esattamente il fenomeno che con il d.l. 66/1989 si tentò di arginare.
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