Il Codice dei contratti pubblici, nel dettare la disciplina dell’istituto dell’avvalimento (art.89 del D.Lgs. n.50/2016), ha ammesso la possibilità che l’impresa ausiliaria venga sostituita qualora non risulti in possesso dei requisiti richiesti (art.83) o incorra in una causa di esclusione (art.80).
a cura di Angela Masellis e Nicola Rubino
Tale eventualità, pacifica nella fase di scelta del contraente, è possibile anche nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto?
Per rispondere a tale quesito occorre, sia pur brevemente, riflettere sulla natura dell’istituto per trarre le conclusioni interpretative più corrette.
Il concetto di avvalimento trae la sua origine da un nuovo approccio comunitario in materia di appalti pubblici, ovvero la maggiore rilevanza attribuita alla concreta capacità di adempiere degli operatori economici ed alla loro idoneità alla materiale esecuzione dell’appalto.
Esso è dunque volto ad agevolare la concorrenza nei mercati favorendo l’accesso ai pubblici appalti ad imprese che, prese singolarmente, ne sarebbero escluse perché non sufficientemente dotate dei requisiti speciali richiesti in determinati contratti pubblici.
L’avvalimento consiste, pertanto, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi
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