Le disposizioni in materia introdotte dal nuovo Codice Appalti hanno un evidente carattere innovativo e non interpretativo. Ma non vale un’interpretazione retroattiva estesa anche alle gare già bandite e svolte sotto il regime del previgente Codice
L’art. 104, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) prevede che “L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta […]”.
La norma positivizza il c.d. avvalimento premiale, caratterizzato dalla circostanza che il concorrente alla gara di appalto è già in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare e ricorre all’avvalimento al solo scopo di presentare un’offerta migliore ed aspirare ad un punteggio più alto.
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