Avvalimento: commento alla sentenza del Consiglio di Stato n.5834/2019

In merito a quanto enunciato con la sentenza del TAR Regione Campania n.6691/2018 confermato in appello con la sentenza in titolo mi preme evidenziare alcune riflessioni personali inerenti l’istituto dell’avvalimento ed alla sua applicazione nell’ambito delle procedure di gara.

16 Settembre 2019
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In merito a quanto enunciato con la sentenza del TAR Regione Campania n.6691/2018 confermato in appello con la sentenza in titolo mi preme evidenziare alcune riflessioni personali inerenti l’istituto dell’avvalimento ed alla sua applicazione nell’ambito delle procedure di gara.

Di Manuela Caruso

Riguardo la possibilità di partecipare alla gara oggetto di ricorso occorre preliminarmente precisare che il punto 20 del bando di gara, titolato “Avvalimento”, recitava testualmente: “I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nel presente bando di gara, avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto  …omissis. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 84 e 89, comma 1 del Codice i concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento devono, pena esclusione, essere in possesso di propria attestazione SOA da attestare secondo le modalità indicate al precedente punto 17, e presentare la documentazione prevista al punto 16 e al punto 17 del presente bando di gara, nonché, ai sensi dell’art.89 del Codice , quanto segue:…omissis..”.

Per ben comprendere l’istituto in argomento, occorre soffermarsi sulla nuova direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE, dove l’art.63,  titolato “Affidamento sulle capacità di altri soggetti“, prevede in modo univoco la possibilità che un operatore economico possa fare affidamento sulla capacità di altri soggetti, sia per soddisfare i requisiti di capacità economica e finanziaria sia per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art.58 della stessa direttiva.

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