Utile precisazione del TAR Campania Napoli sez. II 6/4/2016 n. 1682 sulla conseguenza in caso di mancata produzione di PASSOE, che non è causa di esclusione.
Nel caso di specie un concorrente veniva escluso per assenza del PASSOE. Più precisamente, la sanzione espulsiva era dovuta al fatto che il documento PASSOE – che, richiesto dalla legge di gara, la concorrente aveva omesso di inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa –, fornito alla commissione giudicatrice a seguito dell’invito rivolto dalla commissione stessa in ossequio alla doverosità del soccorso istruttorio, non era “posseduto” dalla ricorrente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (1.2.2016), ma era stato “generato” successivamente (l’11.2.2016).
Tuttavia, come affermano i giudici campani, la mancanza del PASSOE non può comportare – soprattutto quando l’impresa sia registrata al servizio AVCPASS – l’esclusione dalla gara. Ciò contrasterebbe con il principio di tassatività delle clausole di esclusione sancito dall’art. 46, I comma-bis del codice dei contratti; giacchè né il codice dei contratti (art. 6-bis), né il “bando disciplinare di gara” accreditano il possesso del PASSOE quale requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, né peraltro esso si configura come elemento essenziale incidente sulla par condicio dei concorrenti.
Il PASSOE, secondo il TAR, rappresenta un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPASS con il quale la stazione appaltante assolve all’obbligo di provvedere direttamente, presso gli Enti certificanti convenzionati con l’ANAC all’acquisizione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara.
La conclusione del Tribunale è quindi che la mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta, perciò, una semplice carenza documentale e non anche un’ipotesi di irregolarità essenziale: ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.
I principi dell’ANAC sul PASSOE
I giudici amministrativi si pongono sulla scusa di quanto già affermato dall’ANAC secondo la quale il concorrente privo del PASSOE deve essere invitato ad “acquisirlo” e produrlo entro un certo termine, questo sì a pena di esclusione.
Invero, nella nota illustrativa al “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture”, citata dallo stesso TAR Campania, l’Autorità afferma espressamente che che “fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche”.
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